TFR/TFS DIPENDENTI PUBBLICI
Per capire bene il TFR e il TFS, bisogna spiegare la differenza tra i due.
Iniziamo con il trattamento di fine servizio (TFS).
Si tratta di una somma corrisposta al lavoratore dipendente del pubblico impiego con contratto a tempo indeterminato e che risultava in attività al 31 dicembre 2000. La principale caratteristica del TFS è il suo calcolo basato sull’ultima retribuzione annua del dipendente. Il calcolo del TFS si ottiene prendendo in considerazione l’80% di un dodicesimo dell’ultima retribuzione annua moltiplicata, poi, per gli anni di servizio prestati. Infatti, se si è stati assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, si è eleggibili per il TFS. Il TFS, però, non riguarda tutti i lavoratori, ma solo i dipendenti pubblici statali assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000; nello specifico, le categorie di dipendenti statali che hanno diritto al TFS sono:
- militari dello Stato Italiano;
- lavoratori civili;
- dipendenti universitari e della scuola pubblica;
- dipendenti di agenzie fiscali e ministeriali;
- personale addetto al Servizio Sanitario Nazionale;
- personale assunto presso enti locali e regionali.
Quindi, al dipendente pubblico che rientra nelle categorie sopra elencate, iscritto all’INPS, assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e cessato dal servizio, gli spetterà il TFS anziché il TFR che
comprende le seguenti componenti:
- indennità di buonuscita, che riguarda la generalità dei dipendenti civili e militari dello Stato;
- indennità premio di servizio, che invece compete ai dipendenti del comparto enti locali e sanità;
- indennità di anzianità, per i dipendenti parastatali.
Le modalità di calcolo del TFS sono stabilite dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 che all’art. 1 prevede quanto segue “I dipendenti statali, all’atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all’indennità di buonuscita o all’assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.
Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie:
ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni;
ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808;
ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell’art. 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376;
vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell’Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.
Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.”
TFR (Trattamento di Fine Rapporto)
Il TFR, al contrario, è applicabile ai dipendenti del settore privato e a quelli assunti a tempo indeterminato nel pubblico impiego successivamente al 30 maggio 2000 oppure assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2001 Questo trattamento viene calcolato con la somma delle retribuzioni lorde annue (comprensive di tredicesima ed eventuale quattordicesima). Il risultato che si ottiene va diviso per 13,5 e sottratto dal contributo INPS (0,5%). La somma ottenuta va, poi, rivalutata con gli indicatori ISTAT anno per anno.
Il TFR spetta di diritto al lavoratore sia in caso di pensionamento, sia in caso il rapporto di lavoro si concluda prima del raggiungimento dell’età massima di servizio.
In questa seconda ipotesi rientrano diverse casistiche:
- dimissioni volontarie;
- licenziamento.
Il Trattamento di Fine Rapporto è di fatto una parte di salario che il dipendente non riceve durante il rapporto di lavoro nella busta paga mensile e che viene accumulato nel tempo per essere erogato al termine del contratto di lavoro.
Il lavoratore può decidere di accantonare il TFR maturato o di aderire ad un fondo previdenziale privato.
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