.:: STATUTO


DENOMINAZIONE - SEDE E SCOPO


Art. 1) E' costituita l'Associazione "ASSO.LAV.IT.".
Art. 2) L'Associazione ha sede in Cervasca (CN), via Borgo San Dalmazzo 8.
Art. 3) L'Associazione nasce con lo scopo di informare, tutelare ed assistere tutti i soci in materia di normative specifiche, fiscali, edilizie, relative all'ambiente. Ovvero tutte le problematiche che un operatore del settore si trova a dover risolvere per lo svolgimento corretto della proprietà attività . L'Associazione ha il compito di promuovere campagne informative di prezzi delle materie prime e dei costi dei servizi utilizzati dai soci, al fine di sensibilizzarli ad una giusta politica di costi e ricavi.
L'Associazione deve occuparsi di ogni problematica lavorativa comune dei soci, cercando di opporre soluzioni anche interrogando gli enti preposti e dialogando con loro es. Comuni, Province, Regioni, Asl ecc. Al fine di perseguire tutto ciò e quant'altro verrà via a via richiesto dai soci, l'Associazione si propone di: promuovere incontri, convention, seminari, in occasione di grandi avvenimenti (fiere di settore), con la partecipazione di esperti e con tavoli di confronto. Inserire delle pagine, su riviste di settore a tiratura nazionale, dedicate completamente all'attività dell'autolavaggio, sulle quali periodicamente inserire tutte le novità, le innovazioni e le curiosità che possono interessare gli operatori di settore.
Attivare una rubrica di corrispondenza ai quali i nostri esperti potranno rispondere per soddisfare alcune delle domande più frequenti relative all'attività di autolavaggio.
Art. 4) L'Associazione nei confronti dei propri soci eletti, nominati o designati in organismi rappresentativi, si propone come luogo di incontro, stimolo e verifica delle iniziative, nonché di concreto sostegno per la loro realizzazione. La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 5) Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a ) dalle quote sociali;
b) dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
Le quote associative saranno determinate di anno in anno dal Consiglio direttivo entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui entreranno in vigore.
Art. 6) L'esercizio finanziario si apre il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo.

SOCI

Art. 7) L'Associazione ha tre categorie di soci: fondatori, ordinari e onorari. Soci fondatori sono coloro che, con attività, opere ed erogazioni, hanno costituito l'Associazione, o che aderiscano ad essa entro il 31/01/2006. Soci ordinari sono coloro i quali, dietro loro richiesta e previo versamento della quota annuale associativa, sono stati ammessi dal Consiglio direttivo a far parte dell'Associazione. Soci onorari sono coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno tre soci. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota, non hanno diritto al voto, ma possono partecipare all'assemblea. I soci che non avranno rinnovato l'adesione entro il 31 marzo di ogni anno saranno automaticamente decaduti dallo stato di associati.
Art. 8) I soci hanno diritto di partecipare ai dibattiti, alle manifestazioni ed alle iniziative dell'Associazione.
Art. 9) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, ed incompatibilità che sarà dichiarata dal Consiglio direttivo.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10) L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto dal Presidente e da non meno di cinque e non più di diciannove membri eletti dall'assemblea dei soci che resteranno in carica per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della loro nomina.
Art. 11) Il Consiglio nomina nel proprio seno uno o più Vice Presidenti e un Segretario-Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso spese.
Art. 12) Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, mediante comunicazione scritta inviata - anche per telefax - ai componenti il Consiglio, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente anziano di età. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario - Tesoriere.
Art. 13) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione, senza limitazioni, salvo quelle previste dalla legge e dal presente statuto In particolare spetta al Consiglio la programmazione delle attività.
Art.14) Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta l' Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione.

ASSEMBLEA

Art. 15) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il mese di aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve inoltre essere convocata su domanda firmata da almeno un quinto dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
Art. 16) L'assemblea delibera sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello statuto e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge e per statuto.
Art. 17) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare per delega da altri soci, anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le dichiarazioni in merito a responsabilità di membri del Consiglio. Ciascun socio non può avere più di dodici deleghe.
Art. 18) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente anziano; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente nomina un segretario. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea medesima. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Art. 19) Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano a maggioranza dei voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché assunta con la maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia la quota sociale sottoscritta.

REVISORI DEI CONTI

Art. 20) L'assemblea ordinaria dei soci nomina tre revisori dei conti. Per la prima volta tali nomine possono essere effettuate nell'atto costitutivo. I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci. I revisori dei conti sono nominati per un triennio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21) Tutte le eventuali controversie sociali, tra i soci e tra questi e l'Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, scelti anche tra non soci, da nominarsi uno per ciascuno delle parti contendenti, ed il terzo d'accordo tra i due cosi nominati, o, in difetto dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione, su istanza della parte più diligente, secondo le norme consuetudinarie in materia di arbitrato irrituale. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, lodo inappellabile, salva diversa ed inderogabile con disposizione di legge.
Art. 22) Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia. E' comunque escluso ogni fine di lucro.

Alessandria, 6 dicembre 2005
Autolavaggi
ASSO.LAV.IT - Associazione Lavaggisti Italiani - P.I. 96071720047 - powered by MT Global Consulting